Tribunale di Marsala – Concordato con continuità: necessità che siano intervenuti accordi negoziali per obbligare i fornitori strategici a continuare a vendere merce con le stesse modalità di pagamento dei debiti pregressi previste dalla proposta.
Tribunale di Marsala, 26 aprile 2017 – Giud. Roberta Vaccaro
Concordato preventivo con continuità aziendale – Previsione – Pagamento dilazionato dei creditori strategici – Concessione di altre forniture - Stesse modalità di pagamento - Assenza di specifici accordi negoziali – Obbligo di acconsentire - Esclusione.
Risultano incompatibili con il contenuto essenziale del concordato preventivo con continuità aziendale diretta, come delineato nella proposta e nella relazione informativa del commissario giudiziale ex art. 172 L.F. e come omologato dal tribunale, eventuali patti o proposte unilaterali accessorie desumibili aliunde (ad es. nel solo correlato piano industriale) e fonte di obblighi per alcuni creditori. Ciò in quanto, diversamente opinando, verrebbe disattesa la causa concreta del concordato (che è e rimane il miglior soddisfacimento possibile degli interessi di creditori raggiungibile con il concordato rispetto a quello ottenibile attraverso le alternative concretamente praticabili) e risulterebbe illegittimamente compromessa la libertà contrattuale del singolo imprenditore attraverso forme surrogatorie del consenso, quale il silenzio assenso, o addirittura di sacrificio della di lui volontà nell'interesse della massa [nello specifico, il tribunale ha rigettato il ricorso proposto ai sensi dell'art. 700 c.p.c. dal debitore concordatario mediante il quale pretendeva di ottenere, in difetto di specifici accordi negoziali, da determinati fornitori strategici, risultati creditori in sede di procedura concordataria, ulteriori forniture di merce mediante concessione della stessa dilazione prevista dalla proposta concordataria con riferimento però al pagamento dei debiti anteriori]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)