Tribunale di Trento – Non punibilità, in sede di concordato preventivo, del proponente per aver concordato con un creditore la concessione di vantaggi in cambio dell'espressione di una particolare modalità di voto.

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Data di riferimento: 
09/06/2017

Tribunale di Trento, 09 giugno 2017 – Giud. Giuseppe Serao.

Concordato preventivo -  Proponente – Imputazione di "mercato di voto – Assoluzione – Reato previsto nei confronti dei soli creditori.

In ipotesi di concordato preventivo non risulta punibile l'imprenditore proponente per aver commesso il reato di "mercato di voto" ex art. 233 L.F., vale a dire per aver concordato con un suo creditore la concessione  a questi di un qualche vantaggio in cambio dell' espressione da parte dello stesso di una particolare modalità di voto; ciò in quanto detto articolo, riferendosi specificatamente all'ambito fallimentare e, ai sensi dell'ultimo comma, al fallito in particolare, risulta estensibile anche alla procedura di concordato preventivo, ai sensi dell'art. 236, secondo comma n. 4) L. F. solo nei confronti dei creditori e non anche nei confronti del debitore ammesso a quella procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Trento%20249.2017_0.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: