Tribunale di Busto Arsizio – La sola intenzione di proporre un accordo di composizione della crisi o un piano del consumatore non costituisce grave motivo per la sospensione dell'esecuzione forzata da parte del giudice dell’esecuzione.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 03/10/2018 - 11:14
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Data di riferimento:
30/05/2018
Tribunale di Busto Arsizio, 30 Maggio 2018. Est. Giuseppe Limongelli.
Richiesta di sospensione dell’esecuzione prima del deposito dell’istanza relativa alla procedura da sovraindebitamento – Intenzione di proporre un accordo di composizione della crisi o un piano del consumatore – Gravi motivi – Esclusione
La sola intenzione di proporre un accordo di composizione della crisi o un piano del consumatore ai sensi della l. 3/2012 non costituisce grave motivo che giustifichi ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ. la sospensione dell'esecuzione forzata promossa dal creditore. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: