Tribunale di Busto Arsizio – La sola intenzione di proporre un accordo di composizione della crisi o un piano del consumatore non costituisce grave motivo per la sospensione dell'esecuzione forzata da parte del giudice dell’esecuzione.
Tribunale di Busto Arsizio, 30 Maggio 2018. Est. Giuseppe Limongelli.
Richiesta di sospensione dell’esecuzione prima del deposito dell’istanza relativa alla procedura da sovraindebitamento – Intenzione di proporre un accordo di composizione della crisi o un piano del consumatore – Gravi motivi – Esclusione
La sola intenzione di proporre un accordo di composizione della crisi o un piano del consumatore ai sensi della l. 3/2012 non costituisce grave motivo che giustifichi ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ. la sospensione dell'esecuzione forzata promossa dal creditore. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).