Tribunale di Busto Arsizio – La sola intenzione di proporre un accordo di composizione della crisi o un piano del consumatore non costituisce grave motivo per la sospensione dell'esecuzione forzata da parte del giudice dell’esecuzione.

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Data di riferimento: 
30/05/2018

Tribunale di Busto Arsizio, 30 Maggio 2018. Est. Giuseppe Limongelli.

Richiesta di sospensione dell’esecuzione prima del deposito dell’istanza relativa alla procedura da sovraindebitamento – Intenzione di proporre un accordo di composizione della crisi o un piano del consumatore – Gravi motivi – Esclusione

La sola intenzione di proporre un accordo di composizione della crisi o un piano del consumatore ai sensi della l. 3/2012 non costituisce grave motivo che giustifichi ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ. la sospensione dell'esecuzione forzata promossa dal creditore. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/20541.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: