Tribunale di Chieti – Proposte di concordato che si succedono tra loro in modo innovativo: normativa temporalmente applicabile. Crediti delle c.d. "parti correlate": mancato riconoscimento della postergazione.

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Data di riferimento: 
10/10/2017

Tribunale di Chieti,  10 ottobre 2017 – Pres. Geremia Spiniello, Giud. Est.. Nicola Valletta, Giud. Alberto Iachini Bellisarii.

Concordato preventivo - Deposito di una proposta – Valutazione di non fattibilità – Modifica integrale – Normativa applicabile – Deposito di una nuova proposta - Regole vigenti a quel momento.

Concordato preventivo – Crediti delle c.d. "parti correlate" – Riconoscimento della postergazione-  Proposta - Stato di crisi al momento del finanziamento - Puntualizzazione necessaria – Precisazione omessa - Considerazione come crediti chirografari.

Al fine di evitare l'elusione della ratio delle  nuove regole in tema di concordato preventivo, come introdotte dal D.L. 83/2015, si deve ritenere che,  laddove una nuova proposta, che sia totalmente innovativa, e non solo modificativa, rispetto ad una precedente non  più fattibile, venga depositata, si debba, per decidere dell'applicabilità delle nuove disposizioni,  fare riferimento a questo secondo momento; ciò anche qualora la procedura sia stata introdotta nella vigenza della vecchia disciplina e solo la nuova proposta, in quanto depositata successivamente al 21/08/2015, data  di entrata in vigore della L. 132/2015 di conversione del suddetto decreto, possa farsi rientrare pacificamente nell'ambito applicativo della nuova disciplina, dovendosi in una simile ipotesi escludere che debba obbligatoriamente trovare applicazione il criterio temporale di cui all'art. 23 delle disposizioni transitorie e finali del D.L. 83/2015, che fa riferimento al momento del deposito del ricorso. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Laddove in una proposta concordataria  nulla sia stato precisato in ordine al particolare stato di crisi in cui la società richiedente l'ammissione a quella procedura si trovava allorchè sono intervenuti dei finanziamenti tra "parti correlate" riconducibili a quelli regolamentati dagli artt. 2467 e 2497  c.c., i crediti che ne conseguono non possono essere considerati postergati ai sensi di quelle disposizioni, ma devono essere ricompresi tra i crediti chirografari [nello specifico, ciò ha comportato un'inammissibile abbassamento al di sotto del 20%, richiesto dall'art. 160, quarto comma, L.F., della percentuale riservata ai chirografari, con conseguente revoca, ex art. 173, terzo comma, ultima parte, L.F. della precedente disposta ammissione al concordato della società che lo aveva proposto]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/19675.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: