Corte di Cassazione (20957/2018) - Necessità della notifica al debitore, seppur resosi irreperibile, del ricorso per dichiarazione di fallimento, del decreto di convocazione e, nel caso di rinvio, della nuova data di sua audizione.

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Data di riferimento: 
22/08/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 agosto 2018 n. 20957 – Pres. Rosa Maria Di Virgilio, Rel. Eduardo Campese.

Dichiarazione di fallimento – Procedimento – Debitore resosi irreperibile – Notifica di reclamo e decreto di convocazione – Adempimento indefettibile.

Dichiarazione di fallimento – Procedimento – Notifica di reclamo e decreto di convocazione – Rinvio dell'udienza – Mancata notifica della nuova data – Assenza del debitore  - Tribunale -   Decisione ugulamente assunta  - Reclamo ex art. 18 L.F. - Corte d'appello – Decsione nel merito – Necessario esame dei requisiti di fallibilità.

A seguito della riforma dell'art. 15 L.F. di cui ai D. Lgs. n. 5 del 2006 e n. 169 del 2007 si deve ritenere che la notificazione al debitore del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione risulti essere la regola anche quando il debitore, rendendosi irreperibile, si sia sottratto volontariamente e per colpevole negligenza al procedimento, restando la notificazione un adempimento indefettibile. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Qualora l'udienza di convocazione del debitore per la dichiarazione di fallimento, la cui data sia allo stesso stata regolarmente notificata, venga rinviata d'ufficio, senza che sia annotato sul ruolo d'udienza alcun provvedimento di rinvio, la data della nuova udienza stabilita per la sua audizione, gli deve essere notificata/comunicata, non trovando applicazione in sede fallimentare, per le ragioni di celerità e speditezza proprie di quel procedimento, l'art. 82 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, in virtù del quale, se il giudice istruttore non tiene udienza nel giorno fissato questa deve intendersi rinviata d'ufficio alla prima udienza successiva. Ne consegue che ove il debitore, non costituitosi nel processo prefallimentare per non essere stato avvisato del rinvio [e, nello specifico, anche dell'avvenuta sua successiva anticipazione] e per non essergli stato, per tale motivo, consentito di partecipare alla nuova udienza, impugni la dichiarazione di fallimento del tribunale, la corte d'appello, giudice dell'impugnazione, esulando una tale fattispecie da quelle previste dagli artt. 353 e segg. c.p.c. comportanti la rimesssione al primo giudice, deve decidere la causa nel merito, dopo aver dichiarato la nullità del primo procedimento per violazione del principio del contradditorio ex art. 15 L.F. ed aver consentito al reclamante di svolgere le attività che in precedenza gli erano state impedite [nel caso di specie, la corte d'appello, ai fini della decisione del reclamo ex art. 18 L.F., trattandosi di  imprenditore che aveva cessato l'esercizio dell'impresa, avrebbe dovuto verificare che non fosse a quel momento trascorso l'anno di cui all'art. 10 L.F. che lo avrebbe reso non fallibile, e, laddove l'anno fosse trascorso, avrebbe dovuto revocare la dichiarazione di fallimento in precedenza pronunciata,  pur in assenza del debitore, dal tribunale; da ciò la decisione della Suprema Corte di revoca del fallimento, che la corte del merito aveva confermato]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2020957.2018.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: