Tribunale di Ravenna – Presupposti per la risoluzione del concordato preventivo su istanza di un creditore: pregiudizio subito, tempestività ed inadempimento grave. Inammissibilità della conseguente pronuncia d'ufficio del fallimento.
Tribunale di Ravenna, Uff. Fall., 27 luglio 2018 – Pres. F.f. Antonella Allegra, Rel. Alessandro Farolfi, Giud. Annarita Donofrio.
Concordato preventivo – Creditore - Domanda di risoluzione – Inadempimento da parte del debitore – Conseguenza - Pregiudizio dello stesso creditore – Sussistenza - Condizione necessaria - Possesso di un titolo esecutivo – Credito rilevante – Presupposti di proponibilità non richiesti.
Concordato preventivo omologato – Risoluzione – Grave inadempimento – Esecuzione del piano e soddisfazione dei creditori – Impossibilità soprevvenuta – Presupposto oggettivo richiesto – Imputabilità al debitore – Presupposto soggettivo non necessario.
Concordato preventivo - Domanda di risoluzione – Presentazione del ricorso – Termine di decadenza di un anno – Individuazione del dies a quo – Prospettazioni possibili – Avvenuto mancato rispetto del termine – Eccezione sollevabile da parte del solo debitore – Rilevabilità d'ufficio – Esclusione.
Concordato preventivo – Pronuncia di risoluzione – Contestuale dichiarazione di fallimento – Necessità dalla domanda di parte – Iniziativa d'ufficio – Inammissibilità.
Si deve considerare proponibile la domanda di risoluzione ex art. 186 L.F. di un concordato preventivo da parte di un creditore a condizione che lo stesso affermi la sussistenza di un proprio pregiudizio derivante dall’inadempimento da parte del debitore della proposta di concordato e non si limiti, invece, a prospettare un possibile depauperamento in capo ad altri creditori (in altri termini, non potrebbe ammettersi l’istanza di un creditore dotato di privilegi al punto da risultare insensibile rispetto alle condizioni peggiorative verificatesi, non potendo lo stesso limitarsi a prospettare un danno riportabile da soggetti diversi o da diverse categorie di creditori). Al fine della proponibilità di tale iniziativa, non risulta richiesto né che il creditore istante sia munito di un titolo esecutivo (purchè prima facie il credito possa ritenersi sussistente), né che lo stesso sia titolare di un credito di rilevante importo. Ciò in quanto la gravità dell'inadempimento, come richiesta dal secondo comma dell'art. 186 L.F. ai fini della pronuncia di risoluzione, implica comunque la necessità che ci si trovi di fronte ad una dimensione superiore a quella relativa al singolo rapporto debito-credito facente capo all’istante. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Al fine della sussistenza di una distonia "grave" fra adempimento ("assicurato", ai sensi dell'art. 160, ultimo comma, L.F., o, semplicemente, "prospettato", laddove trattasi di procedura anteriore alla riforma introdotta dal D. L. 83/2015), quale risultante a seguito dell'accettazione e della successiva omologazione del concordato, e possibilità concreta di soddisfare i creditori, rileva esclusivamente la dimensione "oggettiva" dell'inadempimento, intesa quale impossibilità per il debitore di eseguire il piano e di soddisfare i creditori nei temini promessi (che si traduce in sostanza nella violazione della regola per cui, stante l’effetto esdebitativo che consegue all'esito del concordato, risulta necessario che l’adempimento, sia pure parziale, non sia comunque puramente irrisorio o nominale); ciò in quanto nessuna rilevanza può riconoscersi alla sua componente "soggettiva", ossia alla sua imputabilità o meno al debitore [nello specifico è stato considerata irrilevante la circostanza che fosse in particolare, successivamente all'omologazione, venuta meno, non per colpa del debitore, la prospettata realizzabilità di un ospedale pubblico su un'area di proprietà della società in concordato]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il termine annuale di cui all’art. 186, terzo comma, L.F. ai fini della richiesta di risoluzione del concordato preventivo, si deve ritenere che, nel caso in cui non sia stata fissata la data di scadenza dell'ultimo pagamento, decorra dall'esaurimento delle operazioni di liquidazione; pur tuttavia, tale istanza risulta ugualmente proponibile anche antecedentemente, laddove la prosecuzione dell’attività concordataria non sia in grado di generare presumibilmente alcuna apprezzabile utilità in favore dei creditori. In ogni caso il mancato rispetto di tale termine, avendo questo natura decadenziale, ove non eccepito dal debitore costituito, non può essere ex art. 2696 c.c. rilevato d’ufficio dal tribunale fallimentare, non essendo la semplice richiesta di risoluzione sottratta alla disponibilità delle parti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
La pronuncia di risoluzione del concordato preventivo si deve escludere, anche alla luce dell'impossibilità della dichiarazione d'ufficio del fallimento, che possa comportare, in assenza della relativa domanda di parte, anche la contestuale pronuncia di questo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)