Corte di Cassazione (4917/2017) - Fallimento in estensione del socio accomandatario di una S.a.s.: problematiche relative a convocazione, responsabilità del nuovo socio e litisconsorzio necessario in caso di reclamo.

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Data di riferimento: 
27/02/2017

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 27 febbraio 2017 n. 4917 – Pres. Aniello Nappi, Rel. Francesco Terrusi.

Fallimento in estensione – Socio illimitatamente responsabile – Decreto di convocazione – Invito a depositare bilanci e situazione patrimoniale – Omessa indicazione – Irrilevanza.

Fallimento in estensione – Socio accomandatario di una S.a.s – Recente assunzione di tale qualità  - Debiti preesistenti – Scritture contabili – Mancato riferimento – Ininfluenza - Responsabilità illimitata.

Società di persone -  Dichiarazione di fallimento – Socio illimitatamente  responsabile – Estensione del fallimento –  Reclamo alla sentenza – Creditori istanti – Litisconsorzio necessario – Mancata integrazione del contradditorio – Vizio del procedimento - Sede di legittimità – Annullamento d'ufficio delle pronunce dei giudici del merito – Rimessione in primo grado – Eccezione -  Infondatezza dell'impugnazione – Superfluità dell'integrazione -  Rigetto del reclamo.

La mancata indicazione, nel decreto di convocazione  del socio a responsabilità illimitata di società di persone dichiarata fallita [nello specifico, del socio accomandatario di una S.a.s.], ai fini della dichiarazione del suo fallimento in estensione ai sensi dell'art. 147 L.F., dell'invito a depositare i bilanci degli ultimi tre esercizi e la situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata della società non possiede alcuna rilevanza, in quanto già acquisita all'ambito dell'istruttoria prefallimentare relativa a quest'ultima (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L'estensione del fallimento ex art. 147 L.F. riflette la responsabilità illimitata per le obbligazioni che è correlata alla posizione ricoperta dal socio nel tipo sociale [nello specifico, la responsabilità illimitata del socio accomandatario di una società in accomandita semplice, come prevista dall'art. 2313 c.c.] e, trattandosi di nuovo socio che entra a far parte di una società già costituita si riferisce, ex art. 2269 c.c., anche ai debiti preesistenti all'assunzione di tale qualità, anche se non risultanti dalle scritture contabili [valendo, nel caso di cui trattasi, in ragione del richiamo operato dagli artt. 2315 e 2318 c.c., lo stesso principio  applicabile alle società in nome collettivo]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

A seguito delle modifiche alla legge fallimentare introdotte con il D. Lgs. n. 169 del 2007, i creditori che hanno proposto il ricorso per la dichiarazione di fallimento nei confronti di una società di persone o di un imprenditore apparentemente individuale sono litisconsorti necessari nel giudizio di reclamo alla sentenza dichiarativa di fallimento proposto dal socio illimitatamente responsabile, cui il fallimento sia stato successivamente esteso, in ragione dei pregiudizi che la revoca del fallimento potrebbe arrecare alle loro pretese, che, ai sensi dell'art. 148 L.F., si intendono dichiarate anche nel fallimento dei singoli soci. Ne consegue che, se il giudice di primo grado non ha disposto l'integrazione del contraddittorio e la corte d'appello non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ex art. 354, comma 1, c.p.c., resta viziato l'intero procedimento e si impone, in sede di legittimità, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il rinvio della causa al giudice di prime cure giusta l'art. 383, ultimo comma, c.p.c., salvo che l'impugnazione risulti assolutamente infondata, l'integrazione del contraddittorio (e dunque la rimessione del giudizio alla prima fase), in tal caso, essendo, in forza del principio della ragionevole durata del processo, del tutto inifluente sull'esito del procedimento. (Massima ufficiale)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/19672

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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