Tribunale di Vicenza - Concordato preventivo liquidatorio: modalità di accertamento della asserita soddisfazione di almeno il 20% dei creditori chirografari.

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Data di riferimento: 
05/04/2018

Tribunale di Vicenza, 05 aprile 2018 – Pres. Giuseppe Limitone, Rel. Giulio Borella, Giud. Massimiliano De Giovanni.

Concordato preventivo liquidatorio – Creditori chirografari – Soddisfazione garantita di almeno il 20% - Accertamento – Modalità.

In presenza di una domanda di concordato liquidatorio, al fine  che si possa considerare "assicurato" che questa possa, come prescritto dal quarto comma dell'art. 160 L.F., comma aggiunto dal D.L. 83/2015, garantire il soddisfacimento di almeno il 20% dei creditori chirografari, non è necessario che sia oggettivamente sicuro che quella percentuale minima possa essere raggiunta, stante che un tale accertamento potrebbe svolgersi solo quando tutte le voci di cui si compone l'attivo risultassero  garantite, cauzionate o assistite da offerte irrevocabili, bensì risulta sufficiente che possa dirsi acquisita a una certezza processuale, quale desumibile dal rispetto della regola B.A.R.D. (beyond any reasonable doubt), come consacrata nell'art. 533 c.p.c., che cioè si possa ritenere assodato, al di là di ogni ragionevole dubbio, che l'ipotesi contaria,  quella cioè che la soglia minima non venga raggiunta,  appaia non plausibile. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/19579.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: