Tribunale di Massa – Fallimento e legittimazione del creditore all' impugnazione dello stato passivo: soccombenza quale presupposto indispensabile.
Tribunale Ordinario di Massa, Sezione Civile Unica, 12 aprile 2018 – Pres. Paolo Puzone, Rel. Domenico Provenzano, Giud. Alessandro Pellegri.
Fallimento – Stato passivo – Giudice Delegato - Provvedimento reso esecutivo – Creditore – Impugnazione dell'ammissione di altro creditore – Udienza di esame e formazione - Osservazioni e richieste del ricorrente – Decisione del giudice delegato – Contrasto – Soccombenza - Presupposto necessario – Assenza – Difetto di legittimazione del ricorrente - Inammissibilità del ricorso.
Si deve ritenere che i rimedi previsti dall'art. 98 L.F. contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo abbiano natura impugnatoria seppure risultino diversi ed autonomi riapetto al giudizio d'appello di cui non mutuano la disciplina, da rinvenirsi unicamente nella legge fallimentare.
Ai fini della proponibilità di tali rimedi è richiesto anche in sede fallimentare, comunque, che il soggetto che ne fa ricorso risulti soccombente, vale a dire, in tale ipotesi, che le richieste da lui fatte nel corso dell'udienza di esame e formazione dello stato passivo contrastino con quanto il giudice delegato ha disposto nel provvedimento reso esecutivo. L'assenza di soccombenza comporta, infatti, la mancanza di uno dei due presupposti che, unitamente all'interesse ad impugnare, sono richiesti perchè il giudice possa passare ad esaminare il "merito dell'impugnazione" [nello specifico il primo indispensabile presupposto, quello della soccombenza, risultava insussistente in quanto parte ricorrente aveva impugnato, ai sensi dell'art. 98, terzo comma, l'ammissione al passivo dei crediti di un'altro concorrente, pur avendo in sede di accertamento e formazione dello stato passivo radicalmente omesso, come le sarebbe risultato possibile ai sensi dell'art. 95 L.F., di presentare osservazioni e chiedere l'esclusione (oppure, in subordine la riduzione o la degradazione a chirografo) di quegli stessi crediti; da ciò la decisione del tribunale di considerare inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione del creditore all'impugnazione]. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)