Tribunale di Siracusa – Proposta di concordato che preveda il pagamento dilazionato dei crediti fiscali: necessità per il debitore di promuovere il procedimento previso dal novellato art. 182 ter, secondo comma, L.F.
Tribunale di Siracusa, Settore procedure concorsuali, 09 aprile 2018 – Giud. Sebastiano Cassaniti.
Proposta concordataria – Crediti fiscali – Pagamento dilazionato – Prevsione - Deposito - Competente agente della riscossione e ufficio competente – Destinatari necessari di copia e altro – Presentazione anche di un'autonoma istanza – Esclusione.
Laddove la proposta concordataria preveda il pagamento parziale o dilazionato dei crediti fiscali, il debitore è tenuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 182 ter L.F., quale risultante dopo la novella introdotta dall'art. 1, comma 81, della L. 232/2016, a promuovere il procedimento introdotto dal secondo comma di tale disposizione, vale a dire a presentare, al fine di addivenire ad un accordo sul punto, contestualmente al deposito presso il tribunale di quella proposta, una copia della stessa al competente agente della riscossione e all'ufficio competente in base al suo ultimo domicilio fiscale, unitamente a copia della relativa documentazione e delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici, nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla presentazione della domanda. Non è viceversa tenuto a depositare allo stesso ufficio competente un' apposita istanza di trattamento dei crediti fiscali [nello specifico il giudice ha fissato un apposita udienza per consentire al debitore, che in sede di proposta concordataria aveva previsto il pagamento dilazionato dei crediti tributari, di documentare la rituale comunicazione della stessa, riservandosi in mancanza di adottare gli opportuni provvedimenti prima dell'apertura delle operazioni di voto, cui in caso affermativo, viceversa, avrebbe dato luogo]. (Pieerluigi Ferrini – Riproduzione riservata)