Tribunale di Napoli Nord – Dichiarazione di fallimento pronunciata, in assenza di elementi nuovi volti ad escluderla, dal tribunale a seguito della remissione degli atti da parte della corte d'appello ai sensi dell'art. 22 L.F.
Tribunale di Napoli Nord, 16 dicembre 2015 – Giud. Cristiana Satta.
Fallimento – Corte d'appello – Accoglimento del reclamo ex art. 22 L.F. - Remissione degli atti al tribunale – Dichiarazione di fallimento – Emersione di elementi nuovi - Esclusione - Pronuncia vincolata.
Il Tribunale, cui la Corte d'Appello, in accoglimento del reclamo proposto dal creditore ricorrente o dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 22 L.F., avverso il rigetto da parte dello stesso del ricorso per la dichiarazione di fallimento, ha rimesso d'ufficio gli atti per viceversa procedervi, è vincolato a pronunciarsi in tale senso, salvo che non siano nel frattempo emersi nuovi elementi tali da indurlo a ritenere che siano, per tale motivo, venuti meno i presupposti previsti dagli artt. 1, 5 e 15, ultimo comma L.F. che la Corte aveva considerato sussistenti [nello specifico, il Tribunale ha considerato inammissibile l'eccezione del soggetto fallendo, mediante la quale ha contestato la sussistenza del requisito negativo prescritto dall'art. 10 L.F., in quanto non basata su fatti verificatesi successivamente al provvedimento della Corte d'Appello, dalla stessa pertanto non potuti accertare]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)