Tribunale di Alessandria – Proposta concordataria ex art. 163 bis L.F.: ammissibilità della previsione a favore dell' acquirente originario, all'esito della gara, del diritto di rilancio, ma non anche del diritto di pareggio.
Tribunale di Alessandria, 11 luglio 2018 - Pres. Rel. Caterina Santiniello, Giud. Enrica Bertolotto e Pierluigi Mela.
Concordato preventivo – Azienda del proponente – Acquisto da parte di terzo – Previsione - Offerte concorrenti – Tribunale - Apertura di procedura competitiva - Originario acquirente – Diritto di pareggio – Riconoscimento di una posizione di vantaggio – Inammissibilità.
Concordato preventivo – Azienda del proponente – Acquisto da parte di terzo – Previsione - Offerte concorrenti – Tribunale - Apertura di procedura competitiva - Originario acquirente – Diritto di rilancio – Ammissibilità - Massimizzazione del ricavato.
Deve considerarsi incompatibile col disposto dell'art. 163 bis L.F., il cui scopo è quello di massimizzare la recovery per i creditori, il riconoscimento all'offerente originario del diritto di pareggio (c.d. right to match), ossia di essere preferito in caso di pari offerta da parte sua, considerato che la diversa opinione, che afferma la compatibilità tra diritto di prelazione e svolgimento della procedura competitiva, comportando una posizione di vantaggio a favore del prelazionario per l'acquisto dell'azienda o dei rami o beni aziendali, potrebbe disincentivare i potenziali competitors a partecipare alla gara, in quanto consapevoli della possibilità di essere da quello stesso, pur senza partecipare alla gara e solo allineando successivamente la propria offerta a quella del miglior offerente, superati; ciò si deve ritenere in quanto, qualora l'originario offerente fosse stato costretto a partecipare alla gara non solo avrebbe probabilmente offerto un prezzo superiore rispetto a quello del potenziale aggiudicatario, ma avrebbe innescato una competizione tra i diversi contendenti a parità d'armi, la sola che può assicurare di ottenere il maggior prezzo e quindi di assicurare la miglior soddisfazione dei creditori. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)
Va considerata del tutto compatibile con la disciplina ex art 163 bis L.F. delle offerte concorrenti il riconoscimento all'originario offerente del diritto di rilancio, come esercitabile da questi nell'ambito di una gara a due con l'aggiudicatario, in quanto ciò consente di innescare un'ulteriore competizione per l'acquisto dell'azienda o dei rami o beni aziendali che non può che giovare alla massimizzazione del ricavato e costringe l’offerente originario a conformare in ogni caso la propria offerta alle condizioni stabilite dal tribunale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Alessandria%2011.07.2018.pdf