Tribunale di Trento - Presupposto dell'omologazione di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012, pur in presenza di contestazioni.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
19/06/2018

Tribunale di Trento, 19 giugno 2018 – Pres. Monica Attanasio.

Crisi da sovraindebitamento -   Accordo di composizione – Domanda di omologazione – Presenza di contestazioni – Giudice –   Liquidazione patrimoniale – Parametro di riferimento -   Risultato ottenibile – Confronto - Non maggior convenienza – Presupposto richiesto.

In sede di omologazione di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il giudice, per valutarne la convenienza in presenza di contestazioni, deve assumere quale parametro di riferimento, non il risultato ottenibile da un'esecuzione individuale, ma, ai sensi dall'art. 12, secondo comma, ultima parte della L. 3/2012, quello conseguibile a seguito dell'attivazione della procedura liquidatoria del patrimonio di cui agli artt. 14 ter e segg. della stessa legge [nello specifico, il tribunale, pur avendo accertato che nel complesso il piano, come risultante dall'accordo, risultava  più favorevole, ne ha comunque rigettato l'omologazione,  in quanto il creditore particolare che aveva  contestato la convenienza dell'accordo sarebbe risultato soddisfatto in misura maggiore in sede liquidatoria]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Trento%2019.06.2018.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: