Tribunale di Trento - Presupposto dell'omologazione di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012, pur in presenza di contestazioni.
Tribunale di Trento, 19 giugno 2018 – Pres. Monica Attanasio.
Crisi da sovraindebitamento - Accordo di composizione – Domanda di omologazione – Presenza di contestazioni – Giudice – Liquidazione patrimoniale – Parametro di riferimento - Risultato ottenibile – Confronto - Non maggior convenienza – Presupposto richiesto.
In sede di omologazione di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, il giudice, per valutarne la convenienza in presenza di contestazioni, deve assumere quale parametro di riferimento, non il risultato ottenibile da un'esecuzione individuale, ma, ai sensi dall'art. 12, secondo comma, ultima parte della L. 3/2012, quello conseguibile a seguito dell'attivazione della procedura liquidatoria del patrimonio di cui agli artt. 14 ter e segg. della stessa legge [nello specifico, il tribunale, pur avendo accertato che nel complesso il piano, come risultante dall'accordo, risultava più favorevole, ne ha comunque rigettato l'omologazione, in quanto il creditore particolare che aveva contestato la convenienza dell'accordo sarebbe risultato soddisfatto in misura maggiore in sede liquidatoria]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Trento%2019.06.2018.pdf