Corte di Cassazione (5080/2018) - Inapplicabilità delle disposizioni previste dal codice del rito per la notifica del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione.

Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 05 marzo 2018 n. 5080 – Pres. Pietro Campanile, Est. Massimo Ferro.
Sede prefallimentare - Ricorso per la dichiarazione di fallimento e decreto di convocazione – Notifica – Ipotesi particolari - Applicabilità degli artt. 138 e 145 c.p.c. - Esclusione – Art. 15 L.F. - Modalità cui attenersi.
Va escluso che in determinate particolari ipotesi [nel caso specifico, mancata indicazione da parte dell'ufficiale giudiziario delle ragioni della mancata reperibilità del debitore] il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il decreto di convocazione debbano essere notificati all'imprenditore debitore individuale ai sensi dell'art. 138 e segg. c.p.c., oppure al debitore collettivo ai sensi dell'art. 145 c.p.c. Ciò in quanto l'art. 15, terzo comma, L.F. prevede, in caso di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, che la notifica di tali atti abbia luogo secondo una disciplina speciale del tutto distinta da quella prevista dal codice di rito per la notifica degli atti del processo, che prevede, a seconda delle ipotesi, tre distinte modalità, di cui la seconda e la terza da adottarsi, nell'ordine, solo nel caso che le precedenti non vadano a buon fine. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 settembre 2016 n. 17946 https://www.unijuris.it/node/3061 e 12 gennaio 2017 n. 602 https://www.unijuris.it/node/3134]