Corte di Cassazione (13693/2018) - Fallimento del datore di lavoro e sospensione del rapporto di lavoro fino alla data in cui il curatore effettua la dichiarazione ex art. 72, comma 2, l.fall.
Cassazione civile, sez. I, 30 Maggio 2018, n. 13693. Pres. Rosa Maria Di Virgilio, rel. Eduardo Campese.
Fallimento del datore di lavoro - Cessazione dell'attività aziendale - Sospensione del rapporto - Crediti retributivi per le retribuzioni spettanti nel periodo compreso tra l'apertura del fallimento e la data in cui il curatore effettua la dichiarazione ex art. 72, comma 2, l.fall. - Ammissione al passivo – Esclusione.
In caso di fallimento del datore di lavoro, salvo che sia autorizzato l'esercizio provvisorio, il rapporto di lavoro entra in una fase di sospensione, sicché il lavoratore non ha diritto di insinuarsi al passivo per le retribuzioni spettanti nel periodo compreso tra l'apertura del fallimento e la data in cui il curatore abbia effettuato la dichiarazione ex art. 72, comma 2, l.fall., in quanto il diritto alla retribuzione non sorge in ragione dell'esistenza e del protrarsi del rapporto di lavoro ma presuppone, in conseguenza della natura sinallagmatica del contratto, la corrispettività delle prestazioni. (massima ufficiale)
[Cfr anche in questa rivista Cass. n. 15580/2018 - https://www.unijuris.it/node/4166 ]