Corte di Cassazione (23575/2017) - Decorrenza del termine breve per l'impugnazione in Cassazione a seguito di comunicazione della cancelleria, tramite P.E.C. del provvedimento della Corte d’Appello di rigetto del reclamo avverso la sentenza di fallimento

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Data di riferimento: 
09/10/2017

Cassazione civile, sez. I, 09 Ottobre 2017, n. 23575. Pres. Antonio Didone, rel. Mauro Di Marzio.

Reclamo ex art. 18 l.fall. – Comunicazione del cancelliere, tramite PEC, del testo integrale della sentenza di rigetto - Decorrenza del termine breve per l'impugnazione in Cassazione – Idoneità.

La comunicazione del testo integrale della sentenza di rigetto del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, effettuata dal cancelliere mediante posta elettronica certificata (PEC), è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione in cassazione ex art. 18, comma 14, l.fall.: il meccanismo previsto dall’art. 18 cit. ha infatti a fondamento, in ragione delle esigenze di celerità che caratterizzano il procedimento fallimentare, la mera conoscenza legale del provvedimento suscettibile di impugnazione, conoscenza che la comunicazione in forma integrale assicura al pari della notificazione. (La S.C., nell’enunciare tale principio, ha escluso la tardività del ricorso, avuto riguardo alla circostanza che la comunicazione della sentenza impugnata era stata effettuata nella vigenza dell’art. 45 disp. att. c.p.c. "ratione temporis" applicabile, che non contemplava la comunicazione integrale del provvedimento). (massima ufficiale)

[Cfr anche in questa rivista Cass. n. 10128/2018 - https://www.unijuris.it/node/4092 ]

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/20144

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: