Corte di Cassazione (10319/2018) - Persistenza dello status di imprenditore in capo alla ditta individuale che abbia affittato a terzi l'unica azienda e si sia cancellata dal registro delle imprese.
Cassazione civile, sez. VI, 27 Aprile 2018, n. 10319. Est. Di Marzio.
Affitto d'azienda - art. 10 l.fall. - Applicabilità - Presupposti.
L'affitto dell'azienda non comporta, ai fini del decorso del termine annuale di cui all’art. 10 l.fall., perdita della qualità di imprenditore, essendovi la fisiologica prospettiva che il fallendo mantenga intatta tale veste, tornando a svolgere l'attività all'esito della cessazione dell'affitto, ciò a maggior motivo se il contratto di affitto di azienda prevede che l'ammortamento dei beni aziendali rimanga ad esclusivo beneficio ed a carico del medesimo concedente e se anche dopo la cancellazione dal registro il cedente agisca in diverse iniziative giudiziarie nella qualità di titolare della ditta individuale sotto la quale esercitava l'attività imprenditoriale. L’apprezzamento compiuto in punto dal giudice del merito, se sorretto da sufficiente e congrua motivazione, si sottrae al sindacato in sede di legittimità. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).