Tribunale di Rimini – Sospensione della provvisoria esecutività di un decreto ingiuntivo in presenza di un accordo con i creditori ex artt. 8 e 9 della L.n.3 del 2012 omologato dal tribunale.

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Data di riferimento: 
23/05/2018

Tribunale Rimini, 23 Maggio 2018. Est. Costanza Perri.

Crisi da Sovraindebitamento – Accordo omologato ex artt. 8 e 9 l. 3/2012 – Efficacia obbligatoria verso tutti i creditori concorsuali – Sussistenza

Ricorrono sufficienti ragioni per disporre l’immediata sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto in presenza di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento che abbia ottenuto l’adesione dei creditori nella percentuale prevista dalla legge, e ciò in quanto l’accordo con i creditori ex artt. 8 e 9 della l.n.3 del 2012 omologato dal tribunale, che comprenda anche il debito verso colui che ha ottenuto il decreto ingiuntivo, spiega efficacia obbligatoria e vincolante verso tutti i creditori concorsuali anteriori, e dunque anche nei confronti del creditore rimasto silente dovendo ritenersi che quest’ultimo abbia prestato consenso alla proposta. (Francesco Gabassi - riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/20078.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: