Tribunale di Bologna – Composizione della crisi da sovraindebitamento e prestazione del consenso alla proposta da parte dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.

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Data di riferimento: 
27/04/2018

Tribunale di Bologna, 27 Aprile 2018. Est. Antonella Rimondini.

Sovraindebitamento – Consenso alla proposta previsto dall’art. 11 l.3/2012 – Prestazione da parte dell’Agenzia Entrate-Riscossione (ex Equitalia) –Limiti di validità.

Poiché l’Agenzia delle Entrate Riscossione riveste la qualifica di soggetto creditore solo per le somme dovute a titolo di aggio e spese di riscossione, mentre non è titolare dei restanti crediti per la cui riscossione agisce, la legittimazione a prestare il consenso alla proposta previsto dall’art. 11 l.3/2012 spetta unicamente agli enti impositori, titolari del diritto di credito. Di conseguenza il voto eventualmente espresso per i crediti di competenza degli enti impositori dall’Agenzia delle Entrate Riscossione non è validamente prestato poiché non proviene dal soggetto titolare del relativo diritto di credito. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/20073.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: