Tribunale di Bologna – Composizione della crisi da sovraindebitamento e prestazione del consenso alla proposta da parte dall’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Tribunale di Bologna, 27 Aprile 2018. Est. Antonella Rimondini.
Sovraindebitamento – Consenso alla proposta previsto dall’art. 11 l.3/2012 – Prestazione da parte dell’Agenzia Entrate-Riscossione (ex Equitalia) –Limiti di validità.
Poiché l’Agenzia delle Entrate Riscossione riveste la qualifica di soggetto creditore solo per le somme dovute a titolo di aggio e spese di riscossione, mentre non è titolare dei restanti crediti per la cui riscossione agisce, la legittimazione a prestare il consenso alla proposta previsto dall’art. 11 l.3/2012 spetta unicamente agli enti impositori, titolari del diritto di credito. Di conseguenza il voto eventualmente espresso per i crediti di competenza degli enti impositori dall’Agenzia delle Entrate Riscossione non è validamente prestato poiché non proviene dal soggetto titolare del relativo diritto di credito. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata).