Corte d'Appello di Trieste - Concordato preventivo - Presupposti di ammissibilità.

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Data di riferimento: 
28/07/2009

Corte d'Appello di Trieste - dott. Vincenzo Colarieti - presidente - dott. Oliviero Drigani - cons. relatore - dott. Francesca Mulloni. (Opposizione contro la sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di udine n. 23/09 dd. 6/13.03.2009 in questo sito).
(Provvedimento segnalato dall'avv. Cristian Tosoratti)

E' ammissibile l'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento basata unicamente sull'asserita erroneità del decreto tribunalizio che ha dichiarato inammissibile la proposta di concordato preventivo.

L'omessa indicazione nella proposta concordataria e la conseguente mancata valutazione dell'esperto dei beni dei soci illimitatamente responsabili osta all'ammissione della proposta stessa.

La mancata valutazione nell'ambito della relazione ex art. 161 comma terzo l.f. dei motivi per i quali i prelevamenti dei soci debbano essere considerati inesigibili nonché la mancata indicazione di una previsione restitutoria degli stessi, comportano l'inammissibilità della proposta di concordato.

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]