Tribunale di Bari - Spese legali affrontate dal creditore istante in sede di ricorso per la dichiarazione di fallimento del debitore: riconoscimento del beneficio della prededuzione chirografaria.

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Data di riferimento: 
13/03/2018

Tribunale di Bari, 13 marzo 2018  - Giud. Nicola Magaletti.

Dichiarazione di fallimento – Istanza di un creditore – Spese per l'assistenza legale – Stato passivo – Funzionalità di quel credito – Utilità per i creditori concorsuali - Riconoscimento della prededuzione chirografaria – Ammissione al minimo tariffario.

In considerazione della funzionalità di quel credito alla procedura fallimentare  e tenuto conto dell'utilità che ne è derivata ai creditori concorsuali, si deve ritenere che ricorrano i presupposti perchè, ai sensi dell'art. 111 L.F.,  in sede di formazione dello stato passivo, alle spese legali, che  il soggetto istante ha affrontato per la presentazione del ricorso  per la dichiarazione di fallimento del debitore, possa essere riconosciuto il beneficio della prededuzione chirografaria. Le stesse devono essere parametrate al minimo tariffario, con l'aggiunta, oltre che dell'IVAe del CAP come per legge, dell'eventuale maggiorazione per spese generali. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/19319.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: