Tribunale di Mantova – Liquidazione dei beni: ammissibilità del contestuale accesso alla procedura da parte dei componenti di un nucleo familiare. Opponibilità alla procedura dell'anteriore cessione del quinto.
Tribunale di Mantova, 08 aprile 2018 – Giudice Laura De Simone.
Sovraindebitamento - Concetto di "consumatore"- Possibile riferimento anche all'intera famiglia – Indebitamento comune - Liquidazione del patrimonio – Istanza proposta congiuntamente dai coniugi – Regime di comunione legale – Ammissibilità.
Sovraindebitamento - Procedure di composizione della crisi - Finanziamenti garantiti dalla cessione del quinto – Opponibilità – Presupposto - Data certa – Durata limitata al triennio.
Per ragioni di economia processuale si deve ritenere che il concetto di "consumatore" di cui all'art. 6, secondo comma, lettera b) L. 3/2012 possa considerarsi riferito non solo al singolo debitore, ma anche ai componenti di una famiglia che si trovi in una situazione che non consenta l'adempimento delle obbligazioni da essa contratte, e che, pertanto, marito e moglie possano, laddove gran parte dell'indebitamento sia comune, contestualmente presentare un'istanza volta ad aver accesso, ai sensi di detta legge, ad una delle procedure di composizione della crisi, in particolare a quella di liquidazione dei beni ex artt. 14 ter e sgg.; ciò in quanto risulta incongruo, oltre che complicato e costoso, che ciascuno dei coniugi debba fronteggiare su binari paralleli, separatamente l'uno dall'altro, il disquilibrio finanziario che risulti frutto di scelte fatte, peraltro in regime di comunione legale, nell'ambito della vita in comune. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Stante che il decreto di apertura della procedura di liquidazione dei beni, di cui agli artt. 14 ter e sgg. della legge 3/2012, è, ai sensi del terzo comma dell'art. 15 quinquies, equiparato all'atto di pignoramento e considerato che il favor per il ricorso alle procedure di composizione della crisi deve contemperarsi con la necessità per i consumatori di aver accesso, laddove sia loro consentito in quanto lavoratori dipendenti, ai finanziamenti garantiti dalla cessione del quinto dello stipendio e del TFR, si deve ritenere che possa, per analogia, trovare applicazione anche in tale contesto il disposto dell'art. 2918 c.c., onde quegli atti di disposizione di crediti futuri, seppure non trascritti, laddove anteriori, possano risultare opponibili alla procedura [nello specifico il tribunale ha disposto che ciò potesse avvenire, sulla base della sola data certa della cessione, ma nel limite del triennio dall'apertura della procedura di liquidazione]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)