Tribunale di Udine – Fallimento della start up innovativa.
Tribunale di Udine, 22 maggio 2018 – Pres. Dott. Venier, rel. Dott. Calienno
Fallimento – Sovraindebitamento – Start up innovativa – Fallibilità - Requisiti.
La start up innovativa non è sottoposta al fallimento [in generale, a procedure concorsuali diverse rispetto a quelle previste dalla l. n. 3 del 2012] a condizione che non perda, nei primi cinque anni dalla sua costituzione, anche uno solo dei requisiti previsti dall’art. 25 comma 2 della legge n. 179/2012. L’iscrizione nella speciale sezione del registro delle imprese e il periodico aggiornamento dei requisiti secondo la disciplina dettata dalla l. 179/2012 non hanno natura costitutiva e non impediscono, pertanto, al Tribunale di procedere ad ulteriori accertamenti sulla sussistenza in concreto dei predetti requisiti. [Nel caso di specie il Tribunale, in occasione dell’istruttoria prefallimentare, con l’ausilio anche della Guardia di Finanza, ha verificato, in particolare, se l’attività svolta dalla start up si fosse effettivamente concretizzata nello sviluppo, nella produzione o la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e se a fronte delle spese sopportate si fossero effettivamente svolte prestazioni di ricerca e sviluppo] (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)
[v. anche, in questa rivista, Tribunale di Udine 18 gennaio 2018, https://www.unijuris.it/node/3912 ]
[Con riferimento al presente provvedimento cfr. in questa rivista anche: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 04 luglio 2022, n. 21152 – https://www.unijuris.it/node/6374 ]
Provvedimento segnalato dall’avv. Paolo Persello
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Tribunale di Udine 22 maggio 2018.pdf | 1.97 MB |