Consiglio di Stato - Concordato preventivo con continuità aziendale: ammissibilità della prosecuzione dell'esecuzione di contratti pubblici già conclusi e della stipula di nuovi contratti di quel tipo.

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Data di riferimento: 
05/04/2018

Consiglio di Stato, Sez. III, 05 aprile 2018 n. 2106 – Pres.  Franco Frattini, Rel. Stefania Santoleri.

Concordato preventivo con continuità aziendale  - Esecuzione di contratti pubblici già stipulati – Partecipazione a gare d'appalto indette dalla P.A. - Stipula di nuovi  contratti pubblici – Ammissibilità.

Le imprese ammesse al concordato preventivo con continuità aziendale ex art .186 bis L.F. possono, alle condizioni ivi stabilite, proseguire l'esecuzione di contratti pubblici già stipulati, partecipare alle gare d'appalto bandite da amministrazioni aggiudicatrici e stipulare contratti pubblici; ciò in quanto le cautele che circondano l'ammissione a quel tipo di conconcordato e la successiva fase di attuazione dello stesso sono state ritenute dal legislatore nazionale sufficiente garanzia per gli interessi della Pubblica Amministrazione e del mercato, tant'è che la L. 134/2012 (Misure urgenti per la crescita dl paese)  lo ha sottratto dal novero delle cause che determinano l'esclusione delle imprese dalla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici, nonchè alla stipula dei relativi contratti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Consiglio%20di%20Stato%20%208.03.2018.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: