Tribunale di Monza – Sospensione, in attesa della decisione circa l'omologa di un accordo di ristrutturazione, del subprocedimento pendente ex art. 173 L.F. con riferimento all'istanza del P.M. di fallimento del proponente.

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Data di riferimento: 
10/05/2017

Tribunale di Monza, 10 maggio 2017 – Giud. Est. Alberto Clivelli.

Concordato preventivo -  Subprocedimento ex art. 173 L.F. – P.M. - Istanza di fallimento  - Debitore - Rinuncia alla domanda di concordato – Irrilevanza -  Provvedimento di revoca -  Conclusione necessaria – Conseguente fallibilità.

Concordato preventivo – Debitore - Riproposizione della stessa istanza - Principio dell'unicità della procedura – Inammissibilità dell nuova proposta – Rapporto tra concordato e accordo di ristrutturazione – Inapplicabilità del principio – Sospensione del subprocedimento.

L'istanza di fallimento proposta dal pubblico ministero nell'ambito del procedimento di revoca del concordato preventivo ex art. 173 L.F. non viene travolta dalla rinuncia alla domanda di concordato nel frattempo depositata dal debitore in quanto l'apertura di quel subprocedimento paralizza il potere della parte di procedere, successivamente alla sua instaurazione, all'immediato arresto della procedura concordataria che, pertanto, ad ammissione avvenuta, dovrà concludersi con un  apposito provvedimento di revoca, e ciò seppure l'intervenuta rinuncia renda superate le questioni specifiche da altrimenti risolversi in quella sede. Alla luce di ciò il P.M. conserverà, fin tanto che non intervenga quella decisione, il suo potere di richiedere il fallimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il principio secondo il quale una volta che sia intervenuta l'ammissione del debitore ad una  procedura di concordato preventivo non è consentito allo stesso di presentare una nuova  analoga domanda, perchè con riguardo allo stesso imprenditore e alla stessa insolvenza il concordato non può che essere unico, e dunque unica la relativa procedura ed unico il suo esito, non trova applicazione,  laddove la successiva domanda concerna non una nuova istanza di concordato preventivo ma si referisca ad una istanza, avente differente struttura, di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. [nello specifico il tribunale, investito della decisione di revoca ex art. 173 L.F. del concordato preventivo cui la debitrice era stata ammessa, essendo la seconda domanda che la stessa aveva proposto nel corso di quel subprocedimento volta ad ottenere l'omologa di un  accordo di ristrutturazione ed essendo stata, tra l'altro,  proposta innanzi ad un diverso tribunale in ragione dell'intervenuta variazione di sede della debitrice nel frattempo verificatasi, ha ritenuto di dover sospendere la decisione in merito all'istanza di fallimento proposta dal P.M. nel contesto del procedimento innanzi a sè pendente, in attesa che l'altro tribunale si pronunciasse a riguardo dell'omologa o non omologa della successiva istanza della debitrice]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18945.pdf 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: