Corte di Cassazione (10384/2018) - Presupposti della conversione in fallimento delle vecchie procedure di amministrazione straordinaria.

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Data di riferimento: 
30/04/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 30 aprile 2018 n. 10384 – Pres. Antonio Didone, Rel. Francesco Terrusi.

Procedure di amministrazione straordinaria – Legge Prodi – Sede di chiusura – Commissari liquidatori – Procedure di concordato - Individuazione di possibili assuntori - Mancata omologazione - Conversione in fallimento – Ammissibilità.

Procedure di amministrazione straordinaria – Legge Prodi – Sede di chiusura – Proposte di concordato – Esame -  Commissari liquidatori, Ministero dello Sviluppo Economico e società insolvente – Audizione – Conversione in fallimento – Procedura alternativa – Necessità di nuova audizione – Esclusione.

Il rinvio ad opera dell'art. 8, terzo comma lettera b) del D. L. n. 78 del 2011, volto ad accellerare la chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria che si protraggano da molti anni, al disposto degli artt. 69 e seguenti del D. Lgs. 270/1999, si deve ritenere serva, in tale prospettiva, ad allineare le procedure sorte sotto la vigenza della "vecchia" legge Prodi alle rivedute caratteristiche di quelle di cui al D. Lgs. n. 270/1999 e che, quindi, nel contesto di quelle procedure, sia sempre consentito, anche a prescindere dalla mancata individuazione dell'assuntore di concordati da eventualmente proporre ai creditori, ai sensi della lettera a) del suddetto articolo, e, pertanto, anche in caso di instaurazione e mancata omologazione di quei concordati, di convertire, in corso di procedura, l'amministrazione straordinaria in fallimento, in ragione della necessità di evitare qualunque dilazione che non sia strettamente giustificata da un'esigenza di tutela del ceto creditorio, unica esigenza da presidiarsi una volta venuta meno l'eventualità di una prosecuzione dell'attività d'impresa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La conversione, in sede di chiusura delle vecchie procedure di amministrazione straordinaria sorte sotto la vigenza della legge Prodi, di dette procedure in fallimento non richiede, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 270/1999, che siano previamente sentiti i commissari liquidatori, il Ministero dello Sviluppo Economico e la società insolvente, laddove gli stessi siano stati coinvolti, ai sensi dell'art. 214 L.F., nel giudizio di omologazione del concordato, eventualmente proposto ai sensi dell'art. 8, lettera a) del D.L. 78/2011 e nelle relative opposizioni, e abbiano, in tale sede, avuto la possibilità di interloquire in merito a quella possibilità alternativa. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2010384.2018.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: