Tribunale di Roma – Proposta dell' A.T.A.C. di concordato con continuità: convocazione del legale rappresentante per chiarimenti in merito, in particolare, alla miglior convenienza della prosecuzione dell'attività aziendale.

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Data di riferimento: 
21/03/2018

Tribunale di Roma, 21 marzo 2018 – Pres. Antonino La Malfa, Rel. Lucia Caterina Odello.

Concordato preventivo con continuità – Art. 186 bis, secondo comma, L.F.-  Lettera a) - Piano – Prosecuzione dell'attività - Costi e ricavi attesi  - Indicazione necessaria – Lettera b) - Relazione del professionista – Attestazione di convenienza – Specificazioni non persuasive – Tribunale – Udienza per chiarimenti – Fissazione.

Il tribunale ai sensi dell'art. 162, primo e secondo comma, L.F. convoca di necessità per chiarimenti davanti al collegio con decreto il debitore proponente un concordato, laddove la di lui proposta  di concordato con continuità,  non risulti rispettosa dell'art. 186 bis, secondo comma, lettera a) L.F. in quanto, con riferimento al prospettato aumento dei ricavi, come conseguenti  alla maggiore livello di efficienza aziendale, non risultino chiaramente esplicitati i contorni di tale previsione, e, per quanto concerne la prevista riduzione dei costi, non risulti specificato in modo soddisfacente e particolareggiato come effettivamente poterla realizzare, e laddove risultino inoltre insufficienti, non persuasive e pertanto inattendibili le perizie e le relazioni che l'accompagnano [nello specifico, con riferimento ad una proposta di concordato con continuità aziendale depositata dall'A.T.A.C. Spa di Roma, il Tribunale ha disposto la convocazione per una successiva udienza del rappresentante legale di quella società, in quanto, tra l'altro, anche l'attestazione del professionista di cui all'art. 186 bis, secondo comma, lettera b) L.F., relativamente all'assunto della miglior convenienza  della prosecuzione dell'attività d'impresa rispetto all'alternativa liquidatoria, risultava  non  persuasiva per avere l'attestatore confrontato i valori della continuità  con i valori della liquidazione atomistica dei beni aziendali (per lo più considerati nella prospettiva di una vendita celere o "quick sale"), in quanto, rappresentando il servizio di trasporto un servizio pubblico essenziale, di cui, neppure in astratto, poteva prevedersi l'interruzione, doveva prefigurarsi che, anche in caso di insuccesso della procedura concordataria,  quella società  avrebbe potuto essere assoggettata, più che a fallimento, alla procedura di amministrazione straordinaria, allo scopo di preservare, ai fini del miglior realizzo dell'attivo, il valore del complesso aziendale ed, in particolare dei beni strumentali da mettersi a disposizione, all'esito della gara per l'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, dell'aggiudicatario dell'azienda.  (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/tribunale%20Roma%20decreto%2021%20marzo%202018_1.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: