Tribunale di Catania - Concordato preventivo: vincolo di destinazione "puro" di terzo costituente garanzia del soddisfacimento di almeno il 20% dei crediti chirografari.

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Data di riferimento: 
14/12/2017

Tribunale di Catania, Sez. Fall., 14 dicembre 2017 – Pres. Rel. Lucia De Bernardin, Giudici Alessandro Laurino e Alessandra Bellio.

Domanda di concordato preventivo – Contenuto – Impegno irrevocabile di un socio - Immobili di sua proprietà - Vincolo di destinazione "puro" – Costituzione -  Procura irrevocabile a vendere  - Contestuale conferimento – Meritevolezza – Responsabilità patrimoniale – Fattibilità della proposta.

Deve considerarsi meritevole dell'ammissione da parte del tribunale la domanda di concordato preventivo liquidatorio proposta da una società che preveda, tra le altre cose, la soddisfazione, come richiesto dall'art. 160, quarto comma, L.F.,  di almeno il 20% dei crediti chirografari tramite la liquidità che si dovrebbe ricavare dalla vendita di due immobili messi a disposizione dei creditori sociali da uno dei soci di quella società; messa a disposizione da attuarsi nello specifico mediante costituzione,  ai sensi dell'art. 2645 ter c.c.,  su quei beni, da parte del proprietario, di un vincolo di destinazione "puro" (svincolato, cioè, da atti immediati di trasferimento) a favore della società in concordato e dei suoi creditori, revocabile solo col consenso del comitato dei creditori, e mediante contestuale conferimento di una procura irrevocabile a vendere in favore del nominando liquidatore. Ciò, sia in quanto quel vincolo, seppur costituito da un soggetto diverso dalla società debitrice, risulta meritevole di tutela ai sensi dell'art.1322 c.c., perché volto a garantire la soddisfazione dei creditori della proponente non muniti di causa di prelazione, consentendo l'accesso alla preferibile soluzione concordataria dello stato di crisi della stessa, sia in quanto non incompatibile col principio di responsabilità patrimoniale del disponente di cui all'art. 2740 c.c., posta la possibilità per i suoi creditori che ne subiscano eventuale pregiudizio di esperire a loro tutela l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. o quella esecutiva di cui all'art. 2929 bis c.c. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[in tema di vincoli di destinazione cfr. in questa rivista: Tribunale di Lecco 26 aprile 2012 https://www.unijuris.it/node/1487 e Tribunale di Ravenna 22 maggio 2014 https://www.unijuris.it/node/2326]

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/19067.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: