Tribunale di Roma – Revocatoria ordinaria di una scissione societaria.
Tribunale di Roma, Sez. Spec. in materia d'impresa, 18 novembre 2016 – Pres. Francesco Mannino, Rel. Clelia Buonocore, Giud. Stefano Cardinali.
Atto di parziale scissione societaria – Revocatoria ordinaria – Esperibilità.
Si deve ritenere esperibile anche con riferimento ad atti di disposizione posti in essere nell'ambito di operazioni societarie il rimedio di cui all'art. 2901 c.c. [nello specifico, il tribunale ha considerato passibile di revocatoria, perché costituente fattispecie dispositiva, nella sussistenza degli altri necessari presupposti, l'atto di scissione parziale di una società, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società verso assegnazione delle azioni o quote di queste ultime ai soci della società scissa, in quanto ha ritenuto che non costituissero ostacolo alla declaratoria giudiziale di inefficacia di quell'atto, in virtù del richiamo operato dall'art. 2506 ter, ultimo comma c.c., né il divieto di pronuncia della sua invalidità imposto al giudice dall'art. 2504 quater c.c., né, per contro, la possibilità riconosciuta ai creditori di fare ex ante opposizione, ai sensi dell'art. 2503, secondo comma. c.c.., a quella specifica modificazione societaria].(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)