Corte di Cassazione (26276/2017) - Dichiarazione di fallimento: istruttoria prefallimentare, notifica, questioni procedurali e reclamo ex art. 18 l.f.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
06/11/2017

Corte di Cassazione, Sez. VI civ.,  06 novembre 2017 n. 26276 – Est. Massimo Ferro.

Fallimento - Società cancellata dal registro delle imprese – Ricorso e decreto di fissazione d'udienza – Notifica a mezzo PEC   Modalità consentite.

Procedimento per dichiarazione di fallimento – Pluralità di ricorsi – Regolare notificazione del primo – Fallimento dichiarato su istanza di un creditore diverso – Lesione del diritto di difesa – Esclusione – Eccezione consentita.

Fallimento – Conduzione del procedimento – Anticipazione  e abbreviazione dell'udienza -   Tribunale – Delega – Reclamo ex art. 18 L.F.  –  Giudice delegato.

Fallimento – Reclamo ex art. 18 L.F.  –  Costituzione del resistente – Termine di dieci giorni – Mancato rispetto – Decadenza – Esclusione – Possibile intervento tardivo – Limiti difensivi.

In caso di società già cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere notificato, ai sensi della L. Fall., art. 15, comma 3, nel testo successivo alle modifiche apportate dal D.L. n. 179 del 2012, art. 17, conv. con modif. nella L. n. 221 del 2012, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società cancellata in precedenza comunicato al registro delle imprese, ovvero, nel caso in cui non risulti possibile, per qualsiasi ragione,  la notifica a mezzo PEC, direttamente presso la sua sede risultante dal registro delle imprese. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Anche a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, nel procedimento per dichiarazione di fallimento al debitore, cui sia stato regolarmente notificato il ricorso nel rispetto delle forme previste dalla legge, non devono essere necessariamente notificati i successivi ricorsi che si inseriscano nel medesimo procedimento, avendo egli l'onere di seguire l'ulteriore sviluppo della procedura e di assumere ogni opportuna iniziativa in ordine ad essa, a tutela dei propri diritti. Pertanto, la circostanza che il fallimento venga dichiarato su istanza di un creditore diverso rispetto a quello da cui proviene la notificazione del ricorso non lede il diritto di difesa, a meno che il debitore non deduca di non essere stato in grado di allegare tempestivamente circostanze idonee a paralizzare l'istanza ulteriore e diversa rispetto a quella che gli era stata tempestivamente notificata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La specifica anticipazione dell'udienza prefallimentare, adottata con provvedimento del giudice delegato (e parimenti oggetto di notifica alla società) in un'istruttoria di cui la parte era stata avvisata, fanno presumere che nella delega all'attività di conduzione del procedimento rientrasse altresì l'esercizio degli stessi poteri, di anticipazione e di abbreviazione, previsti dalla L. Fall., art. 15, in capo al presidente del tribunale delegante. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, quale disciplinato dall’art. 18 l.f. (nel testo novellato dal D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169), il termine per la costituzione della parte [nella specie, la resistente curatela fallimentare] si deve considerare perentorio anche in mancanza di un'espressa dichiarazione normativa, senza che tuttavia il suo mancato rispetto implichi decadenza della parte che vi sia incorsa dal diritto di opporsi al predetto reclamo, potendo dunque essa intervenire nel relativo procedimento con le limitazioni che la tardività determina per la formulazione di determinate difese. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[con riferimento alla prima massima, cfr. In questa rivista Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 settembre 2016 n. 17946 https://www.unijuris.it/node/3061  e 12 gennaio 2017 n. 602 https://www.unijuris.it/node/3134; con riferimento alla seconda cfr. Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 giugno 2017 n. 15469 https://www.unijuris.it/node/3527

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18444.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: