Corte d'Appello di Napoli – Possibilità per il curatore del legittimario fallito di impugnare direttamente ex art. 524 c.c. la rinuncia da parte dello stesso all'esercizio dell'azione di riduzione delle disposizioni lesive.
Corte d'Appello di Napoli, Sez. I bis civ., 12 gennaio 2018 – Pres. Rel. Paolo Celentano, Consiglieri Fulvio Dacomo e Michelangelo Maria Petruzziello.
Legittimario pretermesso – Azione di riduzione – Rinuncia espressa – Successivo fallimento - Curatore – Esperimento dell'azione ex art. 524 c.c. - Contestuale impugnazione ex art. 66 L.F. della rinuncia – Ammissibilità.
In ossequio al principio di coerenza del sistema normativo e di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., va riconosciuto anche al curatore del fallimento di un legittimario pretermesso il potere di chiedere direttamente, in forza del disposto dellart. 43 L.F. e, pertanto in luogo del legittimario fallito, ex art. 524 c.c., la riduzione delle donazioni e delle disposizionio testamentarie lesive della quota di riserva allo stesso spettante. Laddove il legittimario abbia espressamente rinunciato ad esperire quell'azione, è controverso se il curatore del legittimario fallito possa e debba prima esperire con successo, ex art. 2901 c.c., l'azione di revoca di tale rinuncia (iniziativa che si devrebbe poter considerare percorribile non risultando al riguardo necessario, al fine di potervi fare ricorso, che la stessa abbia riferimento ad atti che producono, oltre che un depauperamento del patrimonio del debitore, anche contestualmente un'arricchimento dell'altrui patrimonio, che in quel caso non si verifica) o possa, viceversa, come la Corte d'Appello ritiene possibile, direttamente impugnare tale rinuncia in forza del combinato disposto degli artt. 66, primo comma, L.F. e 524 c.c. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Per rispetto al principio di eguaglianza sostanziale non può essere riconosciuta natura eccezionale alla norma di cui all'art. 524 c.c., così da restringere la possibilità di farvi ricorso ai soli creditori di un erede che rinunci all'eredità e non anche a quelli di un legittimario pretermesso, in quanto non erede, stante che quello previsto da quella disposizione costituisce un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale analogo a quelli contemplati dagli artt. 2900 e 2901 c.c. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)