Corte di Cassazione (31184/2017) – Omessa contribuzione previdenziale del datore di lavoro fallito, prescrizione del credito dell’ente previdenziale e domanda di condanna alla costituzione di una rendita vitalizia.
Cassazione civile, sez. I, 29 Dicembre 2017, n. 31184. Pres. Antonio Didone, rel. Carlo De Chiara.
Omessa contribuzione previdenziale del datore di lavoro fallito - Prescrizione del credito dell’ente previdenziale - Domanda di condanna alla costituzione di una rendita vitalizia ex art. 13 della l. n. 1338 del 1962 – Inammissibilità - Insinuazione al passivo a titolo di risarcimento del danno per equivalente – Ammissibilità.
Nel caso di omessa contribuzione previdenziale da parte del datore di lavoro che sia stato dichiarato fallito e di prescrizione del corrispondente diritto di credito spettante all’ente previdenziale, il prestatore di lavoro non può più avanzare domanda di condanna alla costituzione di una rendita vitalizia ex art. 13 della l. n. 1338 del 1962, ma soltanto insinuarsi al passivo del fallimento a titolo di risarcimento del danno per equivalente, ai sensi dell’art. 2116, comma 2, c.c., per una somma pari alla riserva matematica liquidata dall’ente previdenziale, restando in questo caso irrilevante il mancato raggiungimento dell’età pensionabile da parte del danneggiato. (massima ufficiale)