Tribunale di Benevento – Richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili in sede di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione: presupposti per l’accogolimento.

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Data di riferimento: 
21/04/2016

Tribunale di  Benevento, 21 aprile 2016 - Pres. Rel. Michele Monteleone, Giud. Maria Letizia D’Orsi e Michele Cuoco.

Concordato preventivo e accordi ristrutturazione dei debiti -  Ricorso a finanziamenti prededucibili – Istanza del debitore – Autorizzazione del tribunale – Funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori – Presupposto necessario – Professionista designato - Necessaria attestazione – Concreto riscontro della convenienza -  Specifico contesto in cui la richiesta si inserisce – Incidenza.

Lo specifico contesto all’interno del quale si inserisce la richiesta del debitore di autorizzazione a contrarre, anche prima del deposito della documentazione di cui all’art. 161, secondo e terzo comma, L.F. finanziamenti prededucibili ai sensi dell’art. 182 quinquies, primo comma L.F. si deve ritenere incida sulla concreta individuazione dell’interesse dei creditori che quei finanziamenti devono assicurare ed il professionista designato deve attestare e, soprattutto, dei limiti di valutazione e sindacato del tribunale. In  un’ottica concordataria la convenienza, come attestata, deve risolversi in una prospettiva di soddisfacimento dei creditori secondo una percentuale più favorevole, in ragione degli utili derivanti dalla prosecuzione dell’attività d’impresa come consentita da quei finanziamenti o dell’accrescimento del valore dei beni che possono essere ultimati solo grazie alla nuova finanza. Simmetricamente, nella diversa ipotesi in cui quella richiesta si inserisca, come alternativamente previsto, all’interno di un procedimento di ristrutturazione di debiti di cui all’art. 182 bis, primo o sesto comma, L.F, il concetto di funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori deve riferirsi ad un generico rafforzamento delle possibilità di riuscita del piano sottostante agli accordi, stante che, in tal caso, nella redazione dell’attestazione non si pone il problema del rispetto della garanzia patrimoniale, dal momento che ogni creditore è libero di aderivi rinunciando a parte del proprio credito o a parte della propria garanzia patrimoniale o di restarvi estraneo con la conseguente possibilità di pretendere un pagamento integrale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Tribunale%20Benevento%2021%20aprile%202016_2.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: