Tribunale di Novara – Inammissibilità di un piano del consumatore “di gruppo” o “relativo al nucleo familiare”, con un unico piano riferibile a tutti i debiti familiari.
Tribunale di Novara, 25 Luglio 2017. Giudice dott. Antonia Mussa.
Crisi da sovraindebitamento – Piano del consumatore “di gruppo” o “relativo al nucleo familiare” – Unico piano riferibile a tutti i debiti familiari - Inammissibilità – Sussistenza.
Il piano del consumatore deve presentare i requisiti formali di cui agli artt.7, 8 e 9 e quelli sostanziali di cui all’art.12 bis, comma 3, L.3/2012, in mancanza dei quali lo stesso deve essere dichiarato inammissibile senza necessità di fissare l’udienza ex art. 12 bis co 1 l.3/2012. Il piano del consumatore, a differenza dell’accordo, non prevedendo una votazione da parte dei creditori, impone un più attento vaglio da parte del giudice in punto inammissibilità e fattibilità. (Francesco Gabassi – riproduzione riservata)
La proposta di un piano del consumatore “di gruppo” o “relativo al nucleo familiare” , con un unico piano riferibile a tutti i debiti familiari, molti dei quali cointestati ai ricorrenti, non può trovare accoglimento in mancanza di idonea divisione delle masse patrimoniali attive e passive. L’assenza, infatti, di una previsione di legge in tal senso implica la necessaria distinzione dei piani relativi a ciascun consumatore, diversamente determinandosi una violazione dell’art. 2740 c.c. (Francesco Gabassi – riproduzione riservata)