Corte di Cassazione (24549/2016) - Decorrenza per le società del termine annuale di cui all’art. 10 l.f. dalla data della cancellazione dal registro delle imprese ed inammissibilità della prova della cessazione dell’attività in un momento anteriore.

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Data di riferimento: 
01/12/2016

Cassazione civile, sez. I, 01 Dicembre 2016, n. 24549. Pres. Renato Bernabai, rel. Francesco Terrusi.

Termine annuale di cui all’art. 10 l.fall. - - Decorrenza - Data della cancellazione dal registro delle imprese - Prova della cessazione dell'attività in epoca anteriore – Inammissibilità.

Ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale, ai sensi dell’art. 10 l.fall., può essere dichiarato il fallimento di un’impresa svolta in forma societaria, occorre fare esclusivo riferimento alla data della sua cancellazione dal registro delle imprese, non potendo la società dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività, né rilevando l’iter procedimentale che, presso il registro, abbia portato alla cancellazione ed alla individuazione della relativa data. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/19247.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: