Corte di Cassazione (12005/2016) – Sorte del reclamo avverso i decreti del giudice delegato proposto erroneamente innanzi alla Corte d’Appello e non innanzi al tribunale in composizione collegiale.
Cassazione civile, sez. II, 10 Giugno 2016, n. 12005. Pres. Vincenzo Mazzacane - rel. Mauro Criscuolo.
Impugnazione dei decreti del giudice delegato ex art. 26 l.fall., novellato dal d.lgs. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007 - Erronea proposizione innanzi alla corte d'appello - Inammissibilità.
Il reclamo avverso i decreti del giudice delegato va proposto, ex art. 26 l.fall., come novellato dal d.lgs. n. 5 del 2006 e successivamente modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007, innanzi al tribunale in composizione collegiale, sicché ove la corte d'appello, erroneamente investita, ometta di rilevarne l'inammissibilità, l'impugnazione, in sede di legittimità, va dichiarata inammissibile d'ufficio, con cassazione senza rinvio della sentenza erroneamente emessa, riguardando l'erronea individuazione del giudice legittimato a decidere non la competenza ma la valutazione delle condizioni di proponibilità o ammissibilità del gravame medesimo, senza che al gravame inammissibilmente spiegato (con relativo passaggio in giudicato della decisione di primo grado) possa riconoscersi efficacia conservativa del processo di impugnazione. (massima ufficiale)