Corte di Cassazione (12450/2016) - Opposizione allo stato passivo promossa dal concessionario dei servizi di riscossione di contributi previdenziali ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 e litisconsorzio necessario con l'ente creditore.

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Data di riferimento: 
16/06/2016

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 16 Giugno 2016, n. 12450. Pres. Giovanni Mammone - Rel. Roberto Riverso.

Opposizione allo stato passivo fallimentare promossa dal concessionario dei servizi di riscossione di contributi previdenziali ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999 - Riscossione dei contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo -  Litisconsorzio necessario con l'ente creditore - Sussistenza

Nell'opposizione allo stato passivo fallimentare promossa dal concessionario dei servizi di riscossione di contributi previdenziali ex art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, qualora il debitore deduca fatti o circostanze che incidono sul merito della pretesa creditoria, o eccepisca in compensazione un proprio controcredito, sussiste il litisconsorzio necessario con l'ente impositore, unico reale legittimato a stare in giudizio, essendo quella del concessionario una legittimazione meramente processuale. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/19046.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: