Corte di Cassazione (20120/2016) - Conoscenza della pendenza del fallimento da parte del socio accomandatario di società in accomandita semplice ed inaccoglibilità della domanda super tardiva di ammissione al passivo.
Cassazione civile, sez. VI, 07 Ottobre 2016, n. 20120. Pres. Vittorio Ragonesi, rel. Giacinto Bisogni.
Domanda di insinuazione al passivo super tardiva - Conoscenza della pendenza del fallimento da parte del socio accomandatario di società in accomandita semplice – Conseguenze – Inaccoglibilità della domanda.
La domanda cd. super tardiva proposta, ex art. 101, comma 4, l.fall., da una società in accomandita semplice assumendo di non aver ricevuto l'avviso di cui all'art. 92 l.fall., è inammissibile ove il suo socio accomandatario e legale rappresentante, di cui nemmeno risultino limitazioni statutarie o assembleari dei pieni poteri di amministrazione e rappresentanza spettantigli, fosse comunque a conoscenza della pendenza della procedura concorsuale, valendo anche per le società di persone il principio, desumibile dall'art. 1391 c.c., dell'attribuibilità della conoscenza di un fatto di pertinenza della società sulla base dell'atteggiamento psichico delle persone che la rappresentano. (massima ufficiale)