Corte di Cassazione (20671/2016) – Lo scioglimento di una società di persone non determina la cessazione della responsabilità illimitata dei soci la cui fallibilità permane.

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Data di riferimento: 
13/10/2016

Cassazione civile, sez. VI, 13 Ottobre 2016, n. 20671. Pres. Vittorio Ragonesi, rel. Carlo De Chiara.

Scioglimento di società di persone – Esclusione della cessazione della responsabilità illimitata dei soci - - Conseguenze - Fallimento personale ex art. 147 l.fall.

Lo scioglimento di una società di persone (nella specie, una società in accomandita semplice) non determina la cessazione della responsabilità illimitata dei soci illimitatamente responsabili, pur quando non siano nominati liquidatori, e non esclude, pertanto, che siano dichiarati personalmente falliti per effetto del fallimento della società. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18350.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: