Corte di Cassazione (26945/2016) - Fissazione di una nuova udienza ex art. 164 comma 3 c.p.c. in caso di mancato rispetto del termine di comparizione di cui all'art. 15, comma 3, l.fall.

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Data di riferimento: 
23/12/2016

Cassazione civile, sez. I, 23 Dicembre 2016, n. 26945. Pres. Renato Bernabai, rel. Francesco Terrusi.

Istruttoria prefallimentare - Comparizione del debitore che lamenti il mancato rispetto del termine ex art. 15, comma 3, l.fall. - Fissazione di nuova udienza – Ammissibilità.

Nell'ambito del procedimento prefallimentare, deve ritenersi consentita, in applicazione dell'art. 164, comma 3, c.p.c. ed in assenza di una previsione contraria o incompatibile dettata dalla disciplina speciale, la fissazione di una nuova udienza dopo la comparizione del debitore, il quale lamenti il mancato rispetto del termine di comparizione di cui all'art. 15, comma 3, l.fall. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17866.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: