Corte di Cassazione (3075/2018) – Improcedibilità di un giudizio di opposizione allo stato passivo in caso di revoca del fallimento che ne sta alla base. Decisione sulle spese.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 08 febbraio 2018 n. 3075 – Pres. Annamaria Ambrosio, Rel. Rosa Maria Di Virgilio.
Fallimento – Revoca - Passaggio in giudicato – Opposizione allo stato passivo – Giudizio in corso – Natura endofallimentare – Improcedibilità.
Opposizione allo stato passivo – Improcedibilità – Decisione processuale – Compensazione delle spese.
La sopravvenuta revoca della dichiarazione di fallimento, passata in giudicato, rende improcedibile il giudizio di opposizione allo stato passivo, vista la natura endofallimentare di detto giudizio, inteso all'accertamento del credito con effetti limitati al concorso allo stato passivo.(Principio di diritto)
Vanno compensate le spese dell’intero giudizio laddove, nel corso di un ricorso in Cassazione avverso il decreto del tribunale che ha definito un’opposizione allo stato passivo ex art. 99 L.F., sopravvenga la revoca definitiva del fallimento che ne sta alla base, in quanto ha natura processuale la decisione della Suprema Corte che cassa senza rinvio la pronuncia impugnata, per essere divenuto improcedibile quel giudizio . (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%203075.2018_0.pdf