Corte di Cassazione (2810/2018) – Fallimento: possibilità di desumere lo stato di insolvenza dall’incapacità, da parte della debitrice, di soddisfare, nel corso del precedente concordato, le spese di procedura.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 06 febbraio 2018 n. 2810 – Pres. Annamaria Ambrosio, Rel. Giuseppe Fichera.
Concordato preventivo – Ammissione – Spese di procedura - Soddisfazione – Debitore – Incapacità manifesta – Sede fallimentare – Indice di insolvenza – Valutazione di merito corretta.
Lo stato di insolvenza richiesto, ai sensi dell’art. 5 L.F., al fine della pronuncia dichiarativa di fallimento non è escluso dalla circostanza che l’attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili, in quanto deriva da una valutazione, rimessa al giudice del merito, circa le condizioni finanziarie necessarie, secondo un criterio di normalità, all’esercizio delle attività economiche e si manifesta laddove sussista un’incapacità a produrre beni con un margine di redditività da destinare all’esigenze dell’impresa, in particolare alla copertura dei debiti, e laddove risulti, altresì, l’impossibilità di ricorrere al credito in condizioni di normalità [nello specifico, ad avviso della Cassazione, la Corte d’Appello, in sede di reclamo ex art. 18, aveva giustamente valorizzato, a tal riguardo, la circostanza che la società, poi dichiarata fallita, avesse anteriormente proposto domanda di concordato preventivo, in tal modo riconoscendo quanto meno la presenza di un suo stato di crisi, salvo poi, una volta ammessa a quella procedura, manifestare una evidente incapacità a soddisfare, anche in misura percentuale, le spese necessarie al suo svolgimento]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%202810.2018.pdf