Commissione tributaria provinciale di Roma – Concordato preventivo - Possibile falcidia dell’IVA, delle ritenute e dei contributi previdenziali e assistenziali in sede di transazione fiscale.
Commissione tributaria provinciale di Roma, 01 dicembre 2017 – Pres. Giorgione Anna Maria, Rel. Luigi D’Orso, Giud. Plastina Nadia.
Transazione fiscale - Amministrazione Finanziaria – Diniego – Impugnabilità – Commissione Tributaria – Ammissibilità.
Transazione fiscale Tributi – IVA e ritenute – Contributi previdenziali ed assistenziale – Falcidia – Dilazione – Ammissibilità – Presupposti necessari.
E’ impugnabile, anche in autotutela, innanzi al giudice tributario il provvedimento dell’Amministrazione Finanziaria di diniego della transazione fiscale proposta dal debitore, in sede di concordato preventivo, ai sensi dell’art. 182 ter L.F., dovendosi ritenere superato il principio per cui dovevano ritenersi impugnabili solo gli atti tributari contemplati nell’art. 19 del D. Lgs. 546/92. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Alla luce della sentenza della Commissione Giustizia Europea C-546/14 del 7 aprile 2016 n. L.F., che ha collegato la falcidiabilità dell’IVA, alla comparazione tra effettività della riscossione in sede di transazione e soddisfazione alternativa del credito erariale a seguito della liquidazione fallimentare del patrimonio aziendale, e alla luce della conseguente successiva modifica ad opera del legislatore italiano del disposto del disposto dell’art. 182 ter L.F. , si deve ritenere superato l’orientamento che aveva affermato l’intangibilità dell’ IVA sul presupposto che la stessa costituisse un tributo di interesse comunitario vincolato. Allo stato, alla luce di detta modifica, come introdotta dal comma 81 della legge di bilancio 2017, si deve ritenere che il debitore possa in sede di transazione proporre il pagamento parziale, anche dilazionato sia dei tributi amministrati dalle Agenzie delle Entrate, comprensivi dell’IVA e delle ritenute, nonché dei relativi accessori, sia dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatori e relativi accessori, a condizione che la proposta ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti su cui sussiste la causa di prelazione, come indicato nella relazione di stima di un professionista in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, terzo comma, lett. d) della L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[cfr. in questa rivista Corte di Giustizia dell’Unione Europea, 07 aprile 2016 in C-546/104 https://www.unijuris.it/node/2826]