Corte Costituzionale – Nuovi privilegi e applicabilità retroattiva ai crediti sorti anteriormente.
Corte Costituzionale, 4 luglio 2013, n. 170 - Presidente GALLO - Redattore CARTABIA
Fallimento - Stato Passivo - Privilegi - Modifica legislativa - Applicabilità - Retroattività.
Secondo i principi generali delle procedure fallimentari, l’introduzione di un nuovo privilegio da parte del legislatore deve sempre ricevere immediata applicazione da parte del giudice delegato, dal momento che le norme processuali sulla gradazione dei crediti si individuano avendo riguardo al momento in cui il credito viene fatto valere. Dunque, una previsione legislativa che preveda che il nuovo privilegio si applichi anche ai crediti sorti anteriormente all’entrata in vigore della legge stessa, non può avere altro significato che quello di estendere retroattivamente l’applicabilità della nuova regola, oltre ai casi consentiti in base ai principi generali e cioè a quelli in cui lo stato passivo esecutivo è già definitivo. [Principio ricavato dalla motivazione della pronuncia di illegittimità costituzionale l’illegittimità costituzionale dell’art. 23, comma 37, ultimo periodo, e comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111] (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)
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