Tribunale di Tempio Pausania - Concordato semplificato: presupposti perché il ricorso alla procedura risulti possibile e ruolo dell'esperto. Possibile falcidia dei crediti erariali e previdenziali nell'ambito della stessa.

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Data di riferimento: 
08/08/2024

Tribunale Ordinario di Tempio Pausania, Sez. Procedure concorsuali, 08 agosto 2024 – Pres. Rel. Cecilia Marino, Giud. Federica Lunari e Antonia Palombella.

Composizione negoziata – Esiti fisiologici di quella proceduta – Concordato semplificato – Considerazione da parte del legislatore come extrema ratio – Ruolo determinante dell'esperto – Fondamento.

Composizione negoziata – Praticabilità della via della transazione fiscale – Esclusione – Fondamento - Possibilità ciò nonostante della falcidia dei crediti erariale o previdenziali – Presupposti necessari.

Il concordato semplificato è certamente concepito dal legislatore alla stregua di extrema ratio, cui affidarsi in ipotesi in cui non sussista altro bivio operativo possibile e l’intera gamma degli strumenti di regolazione della crisi – tanto contrattuali, quanto concorsuali (differenti dal concordato) - annoverati dall’art. 23 C.C.I. come esiti fisiologici della composizione negoziata, siano indicati dall’esperto come concretamente impraticabili. E’ infatti demandato alla competenza dell’esperto dare le necessarie interpretazioni ad una normativa nuova, che, con riferimento a quella procedura, ha inteso fornire all’imprenditore che si trova nelle condizioni di cui all’art. 12 C.C.I. uno strumento “efficace e meno oneroso” per il risanamento dell’impresa da svolgersi (salvo casi specifici di intervento del giudice ad esempio nell’ambito delle misure protettive) in una sede amministrativa e non giurisdizionale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Seppure alla luce del fatto che l'art. 25 sexies, ottavo comma, C.C.I. tra le norme proprie del concordato preventivo da ritenersi applicabili anche al concordato semplificato non ha indicato quelle idonee a considerare praticabile, nell’ambito dello stesso, la via della transazione fiscale e seppure, stante le caratteristiche di quella procedura semplificata che, come noto, non prevede una preliminare fase di ammissione, né ai fini dell’omologazione, l’espressione del voto da parte dei creditori, si possa ritenere che la transazione fiscale non si applicabile nell'ambito del concordato semplificato dato che tale istituto, per sua stessa ratio, necessita, per giungere a definizione, dell’assenso dell’Erario e degli enti previdenziali (assenso che i creditori citati, privi di diritto di voto, non potrebbero per l’appunto manifestare), si deve pur tuttavia ciò nonostante escludere che da quanto sopra discenda l’automatico divieto di falcidia dei debiti erariali nell’ambito del concordato semplificato. Consta infatti osservare che la pretesa erariale deve considerarsi indisponibile solo ove la legge non disponga diversamente: in altre parole, una deroga al principio dell’indisponibilità dei crediti tributari è da rinvenire non solo nelle disposizioni concernenti la transazione fiscale, ma anche in quelle che, come le norme relative al concordato semplificato, consentono di per sé di soddisfare in misura parziale tutti i debiti a causa della crisi del debitore, senza eccezione alcuna per quelli eventualmente aventi natura privilegiata; da ciò discende l’effettiva possibilità di falcidia dei crediti erariali e previdenziali nell’ambito di quella procedura, quantunque pur sempre condizionata al rispetto della graduazione dei privilegi, al conseguimento di una effettiva utilità per l’Erario e sempre che l’ipotesi concordataria non rappresenti per lo stesso un pregiudizio rispetto all’alternativa liquidatoria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32058/CrisiImpresa?Falcidia-dei-crediti-erariali-nel-concordato-semplificato

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/32069/CrisiImpresa?Concordato-semplificato-e-valutazione-della-praticabilit%C3%A0-di-un-accordo-di-ristrutturazione

[si fa presente, anche per le ripercussioni che un tale intervento normativo potrebbe eventualmente avere, in particolare per quanto concerne la procedura di concordato semplificato, che con riferimento alla composizione negoziata il D.L.gs. n. 136/2024 (correttivo ter) ha inserito nell'art. 23 C.C.I. un comma, il 2 bis che prevede espressamente che nel corso della trattative da svolgersi nel corso di quella procedura sia possibile per l'imprenditore formulare una proposta di accordo transattivo con le agenzie fiscali e con l'Agenzia delle Entrate- Riscossione; questo il testo: “Nel corso delle trattative l’imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali, all’Agenzia delle entrate-Riscossione che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori. La proposta non può essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea. Alla proposta sono allegate la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta è rivolta e una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell’apposito registro a tal fine designato. L’accordo è sottoscritto dalle parti e comunicato all’esperto e produce effetti con il suo deposito presso il tribunale competente ai sensi dell’articolo 27. Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, l’accordo è sottoscritto dal Direttore dell’ufficio su parere conforme della competente Direzione regionale. Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli l’accordo è sottoscritto dal Direttore delle Direzioni territoriali, dal Direttore della Direzione territoriale interprovinciale e, per gli atti impositivi emessi dagli uffici delle Direzioni centrali, dal Direttore delle medesime Direzioni centrali. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione allegata e dell’accordo, ne autorizza l’esecuzione con decreto o, in alternativa, dichiara che l’accordo è privo di effetti. L’accordo si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure se l’imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti”].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza