Corte di Cassazione (2523/2017) - Sanzioni ex art. 144 TUB ad amministratori e sindaci per carenze organizzative e di controllo interno ad un’azienda di credito e responsabilità della cessionaria del ramo d’azienda.

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Data di riferimento: 
31/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 31 Gennaio 2017, n. 2523. Est. Scarpa.

Sanzioni ex art. 144 TUB ad amministratori e sindaci per carenze organizzative e di controllo interno ad un’azienda di credito - Cessione di ramo d'azienda - Istituto di credito cessionario responsabile in solido con le persone fisiche autrici della violazione – Casistica.

In tema di cessione di azienda in favore di una banca, l'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, prevedendo il trasferimento delle passività al cessionario, in forza della sola cessione e del decorso del termine di tre mesi dalla pubblicità notizia di essa (secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 58), e non la semplice aggiunta della responsabilità di quest'ultimo a quella del cedente, deroga alla norma di cui all'art. 2560 c.c., sulla quale prevale in virtù del principio di specialità; ne consegue che, in caso di cessione di azienda bancaria, alla cessionaria si trasferisce anche l'obbligazione sanzionatoria solidale già sorta per effetto dell'illecito compiuto dai soggetti ad essa appartenenti. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18693.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: