Tribunale di Rovigo – Atto di straordinaria amministrazione non autorizzato dal Tribunale e valutazione della sussistenza dei presupposti per la revoca del concordato.

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Data di riferimento: 
05/01/2018

Tribunale di  Rovigo, 05 gennaio 2018 – Pres. Rel. Mauro Martinelli, Giud. Alessandra Paulatti e Barbara Vicario.

Concordato preventivo – Debitore – Proposta di contratto formulata senza autorizzazione -  Revoca ex art. 173 L.F. – Presupposti richiesti – Compimento di atti fraudolenti o vietati - Danno per i creditori – Dolosa finalità decettiva.

Si deve ritenere che le fattispecie di cui all’art. 173 L.F., comportanti la revoca dell’ammissione al concordato preventivo, si configurino come ipotesi di illecito strutturale sulla falsariga di quelle penali e richiedano non solo il compimento da parte del debitore di atti fraudolenti, o comunque vietati, ma anche la sussistenza di un effettivo pregiudizio per la massa creditoria ed una dolosa finalità decettiva nei loro confronti [nello specifico il tribunale ha considerato in particolare dirimente al fine di escludere la revoca del concordato ex art. 173, terzo comma, L.F., per avere il debitore formulato una proposta contrattuale senza la preventiva autorizzazione del tribunale di cui all’art. 161, settimo comma, L.F.,  la circostanza  che quel comportamento non avesse arrecato alcun danno, ma verosimilmente un vantaggio alla massa dei creditori, dato che il mantenimento del contratto aveva favorito la proposizione di  un’offerta d’acquisto del ramo d’azienda]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Rovigo05.01.2018.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: