Tribunale di Udine – Prededucibilità del credito del professionista solo se sorto in funzione di una procedura concorsuale e insufficienza del mero deposito della c.d. domanda di concordato in bianco.

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Data di riferimento: 
05/01/2018

Tribunale di Udine, 5 gennaio 2018 – Pres. dott. Francesco Venier, Rel. dott. Andrea Zuliani. 

Fallimento – Stato passivo – Crediti professionali – Prededuzione – Funzionalità – Deposito del ricorso c.d. prenotativo – Insufficienza. 

Il credito del professionista nominato dall’imprenditore (poi fallito) per individuare una soluzione alla crisi d’impresa non gode della prededuzione nel successivo fallimento, ove vi sia stato il mero deposito di una c.d. domanda di concordato in bianco, in mancanza della proposta e del piano, non essendo possibile in tal caso valutare la funzionalità della prestazione rispetto alla procedura concorsuale, come prescritto dall’art. 111 l.f. [Nel caso di specie, peraltro, l’incarico conferito al professionista non era funzionale ad una specifica procedura concorsuale, ma genericamente finalizzato a individuare una soluzione allo stato di crisi] (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: