Tribunale di Bologna - Cedibilità dei crediti delle associazioni sindacali per contributi e privilegio.

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Data di riferimento: 
29/04/2009

Tribunale di Bologna, 29 aprile 2009 - Pres. Colonna - Rel. Atzori. Segnalazione dell'Avv. Matteo Acciari

Fallimento - Stato passivo - Opposizione - Credito per omesso versamento di contributi sindacali - Natura - Cessione del credito - Collocazione in privilegio.

Divieto di cessione della retribuzione da lavoro dipendente - Deroghe - Deleghe sindacali - Ammissibilità.

Il credito delle organizzazioni sindacali per omesso versamento dei contributi loro dovuti dal datore di lavoro in forza delle c.d. "deleghe" sindacali va ammesso allo stato passivo in privilegio ex art 2751 bis n. 1 codice civile, avendo queste natura di cessione parziale del credito retributivo. (fc)

Il disposto degli artt. 1 e 5 del D.P.R. 180/50, recante il divieto di cessione dei crediti derivanti da stipendi e salari, non osta alla piena validità ed efficacia delle cessioni relative alle trattenute sindacali in virtù della loro riconducibilità al novero delle eccezioni previste dalla legge ed in forza di una lettura sistematica di tali disposizioni con l'art. 52 del medesimo D.P.R.. Da un lato, infatti, deve ritenersi che la cedibilità di quote dello stipendio, nei casi di cui all'art. 52 DPR 180/50, incontri il solo limite quantitativo del quinto e degli altri requisiti (durata massima, natura dei rapporti di lavoro) ivi previsti, a prescindere dalla finalità perseguita con la cessione. Dall'altro, siffatta deroga al principio di incedibilità trova specifico fondamento positivo nell'art. 26 St. lavoratori in virtù della piena meritevolezza della libertà di proselitismo sindacale quale interesse di rango costituzionale sotteso a questo tipo di cessione fermi restandone, al contempo, la piena compatibilità con la ratio della riforma del citato D.P.R. (da individuarsi nella protezione del lavoratore dall'usura) ed il pieno rispetto del disposto di cui all'art. 36 Cost. (principio di sufficienza della retribuzione) per la normale, assoluta esiguità degli stessi contributi. (fc)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]