Tribunale di Rovigo – Istanza di fallimento di società in concordato: ipotesi di accoglimento che prescinda dalla preventiva risoluzione. Dies a quo del termine annuale di cui all’art. 186 L.F.

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Data di riferimento: 
07/12/2017

Tribunale di Rovigo, 07 dicembre 2017 n. 86 – Pres. Rel. Mauro Martinelli, Giud. Pierangela Congiu e Valentina Vecchietti.

Concordato preventivo – Termine previsto - Decorso di un’ulteriore anno – Grave inadempimento – Istanza di fallimento – Creditori o P.M. - Riespansione del diritto – Proposizione possibile.

Concordato preventivo – Termine per l’adempimento – Scadenza – Ulteriore anno in corso - C.d. fallimento “omisso medio” – Inammissibilità – Violazione implicita dell’ art. 186 L.F.

Concordato con continuità aziendale  – Omologazione  - Insolvenza – Nuovi creditori – Proposizione di istanza di fallimento – Ammissibilità – Preventiva risoluzione del concordato – Presupposto non richiesto.

Concordato preventivo – Risoluzione – Proposizione dell’istanza – Termine di un anno – Dies a quo – Considerazione normale -  Scadenza prevista dal piano – Precisazione mancante - Esaurimento delle operazioni di liquidazione – Valutazione alternativa.

Concordato preventivo – Risoluzione – Grave inadempimento – Creditori privilegiati non degradati – Non integrale soddisfazione  - Ipotesi acclarata -  Trascorrere di un ulteriore anno – Presupposto non necessario.

Decorso l’anno “dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto del concordato” entro il quale i creditori possono, in caso di inadempimento di non scarsa importanza,   richiederne la risoluzione ai sensi dell’art. 186 L.F., si deve ritenere che si riespanda un potere di istanza fallimentare sia a favore dei creditori, sia a favore del pubblico ministero, rivelandosi l’insolvenza nella incapacità di far fronte con regolarità, ossia secondo le modalità e i tempi del piano, alle obbligazioni assunte con la proposta concordataria e maturate durante la procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Durante il decorso dell’anno previso dall’art.186 L.F., si deve considerare non praticabile il c.d. fallimento “omisso medio”, vale a dire dichiarato in assenza della pronuncia di risoluzione del concordato, in quanto ciò determinerebbe una violazione implicita di detta disposizione, poiché sulla base di presupposti diversi e più ampi si otterrebbe il medesimo effetto della risoluzione, come limitata sotto il profilo della legittimazione attiva e sotto quello più stringente dei suoi presupposti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nel caso del concordato con continuità aziendale, i “nuovi creditori”, ossia coloro che hanno maturato un credito dopo l’omologazione in virtù della prosecuzione dell’attività imprenditoriale, si devono considerare ammessi, laddove sia maturata una nuova insolvenza, ad agire in giudizio, a prescindere dalla intervenuta risoluzione, per ottenere la pronuncia di fallimento del loro debitore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il dies a quo previsto dall’art. 186 L.F. per la proposizione dell’istanza di risoluzione di un concordato va ricondotto alla scadenza del termine previsionale indicato nel piano, qualora questo sussista, dovendosi, in difetto, fare riferimento al momento di esaurimento delle operazioni di liquidazione, ossia del compimento anche dei relativi pagamenti, compresi quelli conseguenti ad eventuali sopravvenienze attive. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Integra di default il grave inadempimento previsto dall’art. 186 L.F. il mancato pagamento integrale dei creditori privilegiati non degradati e tale valutazione può essere operata dal tribunale anche in difetto del decorso del termine di un anno per l’adempimento quando sia ormai acclarata l’impossibilità del raggiungimento di quella soddisfazione “minimale” dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[con riferimento ad alcune delle problematiche affrontate, cfr. in questa rivista  Corte di cassazione, Sez. I civ., 25 settembre 2017 n. 22273 https://www.unijuris.it/node/3657]

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Rovigo%2086.2017_0.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: